In disparte la considerazione consueta che la figura del rinnovo non esiste più dalla L. 18 aprile 2005, n. 62, art. 23, né alcun codice dei contratti ha quindi potuto più riprevederla per rispetto dei principi eurounitari (esistono solo la ripetizione, l'opzione di proroga o di ulteriore fornitura e la proroga tecnica), nella fattispecie l’«amministrazione (…) avrebbe erroneamente qualificato come “rinnovo” l’atto impugnato. Quest’ultimo, a ben vedere, dovrebbe essere piuttosto inteso alla stregua di una “proroga tecnica”, in quanto tale sottoposta al regime di revisione dei prezzi».
