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L’art. 106, comma 1, lett. a) del vecchio codice

«Diversamente da quanto considerato dall’appellante, l’art. 106 lett. a) del d.lgs. n. 50 del 2026 testualmente presuppone che le modifiche in corso di esecuzione siano state “previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi”, presupposto che nel caso di specie va escluso (in ragione della testuale formulazione dell’art. 6 del contratto di appalto e dell’art. 42 del capitolato speciale), ragion per cui non può che residuare l’applicazione della prescrizione di cui alla lettera “c” della medesima disposizione di legge, come correttamente ritenuto dal primo giudice.

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