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Ai fini dell’idoneità professionale l’operatore economico deve semplicemente dimostrare, come filtro di ingresso, l’operatività dell’impresa nel settore economico nel quale rientra l’appalto

Per converso i codici Ateco non hanno finalità certificative dell’attività in concreto svolta dall’impresa, né rilevano ai fini dell’attribuzione del requisito sostanziale di idoneità tecnico-professionale richiesto dai bandi per l’ammissione alle pubbliche gare, ma assolvono a finalità essenzialmente statistiche.

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