L’art. 134 del codice dei contratti (disposizione questa destinata, ex art. 2, comma 4, del codice medesimo a prevalere sull’omologo art. 1671 c.c.) è un’applicazione specifica dell’art. 21 sexies della L 241/1990. Analogamente può dirsi – seppure la norma persegua finalità molto diverse – per l’art. 1, comma 13, del D.L. 95/2012.
