La circostanza che la coassicurazione sia espressamente regolata dall’art. 1911 c.c. non esclude la possibilità di un suo utilizzo in concreto a fini anticoncorrenziali; l’istituto della coassicurazione è di per sé neutro ai fini antitrust; la sua eventuale illiceità deve essere dimostrata sul piano concreto sulla base di riscontri che dimostrino che quello specifico accordo di coassicurazione è finalizzato a limitare la concorrenza.
