La consultazione informale di tre operatori di mercato è prevista dall’art. 57, co. 6, cit. solo ove possibile e, ovviamente, è inconcepibile se la stazione appaltante procede, nella sostanza, ad aggiornare e rinnovare parzialmente, per motivate e serie ragioni tecniche, forniture acquisite in precedenza da una impresa predeterminata.
