Le amministrazioni pubbliche, «per realizzare l'obiettivo loro assegnato», sono «autorizzate (…) a ridurre gli importi dei contratti in essere (…) aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, nella misura del 5 per cento, per tutta la durata residua dei contratti medesimi». Di chi è la giurisdizione?
