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D.L. 66/2014, ART. 8, COMMA 8, LETT. A)

Le amministrazioni pubbliche, «per realizzare l'obiettivo loro assegnato», sono «autorizzate (…) a ridurre gli importi dei contratti in essere (…) aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, nella misura del 5 per cento, per tutta la durata residua dei contratti medesimi». Di chi è la giurisdizione?

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