Benché la decisione di non invitare alla nuova gara la ditta ricorrente – di fatto, escludendola – sia immotivata, nondimeno è palese e comunque provato che il contenuto della decisione non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, sicché essa non è comunque annullabile ex art. 21-octies L. n. 241/1990.
