Qualche precisazione sull’affermato principio che «si permette di prescindere dalla previa fase comparativa».
«6.- Col quarto motivo si torna a lamentare l’affidamento dell’incarico di predisporre i quiz senza procedura selettiva, né minima istruttoria comparativa, ed a ditta individuale priva dei prescritti requisiti e specifiche esperienze.
Quanto all’omissione di procedura selettiva, si osserva che l’art. 125 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, rubricato “lavori, servizi e forniture in economia”, al co. 11 prevede, nel testo originario, l’affidamento mediante cottimo fiduciario di servizi o forniture sotto soglia di importo pari o superiore a ventimila euro “previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante”; tuttavia dispone pure che “Per servizi o forniture inferiori a ventimila euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”, vale a dire che sotto tale importo (poi elevato, come il precedente, a quarantamila euro dall’art. 4, comma 2, lettera m bis, del d.l. 13 maggio 2011 n. 70 conv. con mod. dalla l. 12 luglio 2011 n. 106) si permette di prescindere dalla previa fase comparativa. E nella specie l’affidamento è stato disposto con deliberazione 20 maggio 2011 n. 79 per l’importo 19.300, sicché sotto questo profilo non può dubitarsi della sua legittimità.
Quanto alla scelta dell’affidatario, è vero che l’art. 7, co. 2 bis, del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 (aggiunto dall’art. 7 del d.P.R. 30 ottobre 1996 n. 693) richiede che si tratti di “aziende specializzate in selezione di personale”, ma nell’indicata deliberazione si attesta che l’affidataria è “specializzata nell’organizzazione e gestione di procedure selettive pubbliche”; né l’originaria ricorrente dimostra il contrario neppure in questa sede, come sarebbe stato suo onere facilmente assolvibile con la produzione del relativo certificato della competente CCIA.
Nella medesima deliberazione si espone, altresì, che il preventivo prodotto dalla ditta “- ricorrendo anche ad un confronto con gli uffici di competenza del Ministero della salute - (…) risulta di sicuro interesse per la Federazione per l’entità dell’attività che dovrà porre in essere rispetto all’offerta economica presentata”, anzi l’ultima proposta della ditta prevede “una scontistica ulteriore del 3%”, onde non può ugualmente dubitarsi dell’effettivo espletamento di previa istruttoria, sul cui concreto andamento non v’è censura» (Cons. Stato, III, 3 agosto 2015, n. 3803).
1) Intanto la tipologia di spesa deve comunque essere stata prevista con regolamento o atto generale di Ente.
2) L’indagine di mercato sulla convenienza della spesa sembra un po’ debole.
3) Per il resto, l’importo inferiore a EUR 40.000 è condizione necessaria e sufficiente per non doversi procedere a pubblicità preventiva dell’esigenza di affidare la commessa.
