“Il cottimo fiduciario, pur avendo caratteri di semplicità e informalità, si sostanzia comunque in una procedura che non si sottrae all’osservanza delle regole generali che presiedono all’affidamento di contratti pubblici. In particolare, in virtù del confronto competitivo tra più operatori economici che con esso si attua, tale procedura sarebbe svuotata di significato se i principi di trasparenza e parità di trattamento non fossero rispettati”.
