Si afferma che «non occorre che la dichiarazione negoziale costitutiva dell’impegno contrattuale si riferisca a specifici beni patrimoniali (o ad indici materiali atti ad esprimere una determinata consistenza patrimoniale) e dunque alla messa a disposizione di beni da descrivere ed individuare con precisione». Ma poi, così, si finisce col rimanere in una generica fumosità, essendo il principio – piuttosto – quello di aversi una comprova più specifica. E vabbè!
