I lavori concernenti gli impianti della rete urbana di condotta e distribuzione dell’acqua non sono riconducibili all’ambito dell’”edilizia civile”, ma piuttosto rientrano nell’ingegneria idraulica, che però forma oggetto riservato alla professione di ingegnere. Il principio vale anche per la direzione-lavori: inconferente il richiamo all’art. 130 del codice.
