Una splendida barzelletta (o una perversione?).
Se non c’è una convenzione-CONSIP attiva, l’ANAC dovrebbe comunque aver fornito prezzi di riferimento. Ma, se questi non sono disponibili, l’ANAC sente il MEF e individua «le modalità per l’elaborazione adeguativa dei prezzi della precedente edizione della convenzione stipulata da Consip SpA». I prezzi forniti dall’ANAC in seconda battuta costituiscono «prezzo massimo di aggiudicazione per il periodo temporale indicato» dall'ANAC stessa.
Questa la bozza del comma: “276. Nei casi di indisponibilità della convenzione stipulata da Consip SpA ai sensi dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ed in mancanza dei prezzi di riferimento forniti dall’Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell’articolo 9, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, la predetta Autorità, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, individua, con proprio provvedimento, le modalità per l’elaborazione adeguativa dei prezzi della precedente edizione della convenzione stipulata da Consip SpA. I prezzi forniti dall’Autorità ai sensi del periodo precedente costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione per il periodo temporale indicato dall’Autorità medesima”.
Chi ha scritto questa bozza di norma ha avuto un’infanzia difficile. Però la norma andrà applicata.
