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FREE REVISIONE PREZZI E LINEA GIURISPRUDENZIALE “SOSTANZIALISTA”

Quale criterio applicare per quantificare la misura della revisione prezzi relativa al contratto di appalto, e connessa proroga, per la gestione-calore?

«1.1. Prima di passare all’esame del merito del ricorso, va precisato, in punto di giurisdizione, che, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, cod. proc. amm., le controversie in tema di revisione prezzi sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sia che la contestazione riguardi la spettanza della stessa, sia l’esatto suo importo come quantificato dal concreto provvedimento applicativo (T.A.R. Lombardia, Milano, III, 16 ottobre 2015, n. 2202; 22 giugno 2015, n. 1433; 21 gennaio 2015, n. 222).

2. L’aspetto controverso, ovvero il criterio da applicare per la determinazione della revisione prezzi spettante all’appaltatore, involge l’interpretazione dell’art. 27 del Capitolato d’appalto.

Tuttavia considerato il tenore letterale della clausola, che si limita a stabilire che il prezzo unitario sarebbe stato revisionato tenendo conto delle rilevazioni ISTAT FOI, non ulteriormente specificato (con la formula: €/Mwh stagione 12/13 = FOI 2012/FOI 2011 x €/Mwh netto), il procedimento ermeneutico deve essere condotto sulla base dei principi sottesi all’istituto della revisione prezzi, disciplinato dall’art. 115 del Codice dei contratti pubblici.

Infatti, con la previsione dell’obbligo di revisione del prezzo di un appalto di durata su base periodica, il legislatore ha inteso munire i contratti di forniture e servizi di un meccanismo che, a cadenze determinate, comporti la definizione di un “nuovo” corrispettivo per le prestazioni oggetto del contratto, conseguente alla dinamica dei prezzi registrata in un dato arco temporale, con beneficio per entrambi i contraenti, in quanto incidente sull’equilibrio contrattuale. Da un lato l’appaltatore vede ridotta, anche se non eliminata, l’alea propria dei contratti di durata, dall’altro la stazione appaltante vede diminuito il pericolo di un peggioramento della qualità o quantità di una prestazione, divenuta per l’appaltatore eccessivamente onerosa o, comunque, non remunerativa (Consiglio di Stato, III, 4 marzo 2015, n. 1074; T.A.R. Lombardia, Milano, III, 16 ottobre 2015, n. 2202; 22 giugno 2015, n. 1433).

Il riferimento normativo alla clausola revisionale, avente carattere di norma imperativa e al quale si applicano gli artt. 1339 e 1419 c.c., non attribuisce alle parti ampi margini di libertà negoziale, ma impone di tradurre sul piano contrattuale l’obbligo legale, definendo anche i criteri e gli essenziali momenti procedimentali per il corretto adeguamento del corrispettivo (T.A.R. Lombardia, Milano, III, 22 giugno 2015, n. 1433; T.A.R. Campania, Napoli, VIII, 5 febbraio 2015, n. 887).

In definitiva può ritenersi che la norma sulla revisione ponga ex lege un rimedio manutentivo, in funzione del mantenimento dell’equilibrio economico del contratto, per la gestione di sopravvenienze giuridicamente rilevanti intervenute nel corso dell’esecuzione del rapporto contrattuale (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 447 del 2006).

3. Passando a esaminare il merito del ricorso, lo stesso appare meritevole di accoglimento.

(…)

Avuto riguardo alle finalità dell’istituto della revisione prezzi, appare condivisibile quell’orientamento giurisprudenziale secondo il quale il sottotipo di indice F.O.I. che più si avvicina alla fornitura specifica, oggetto dell’appalto, risulta essere il più adeguato a “cogliere, certamente più dell’indice generale, le reali oscillazioni, nel tempo, della peculiare fenomenologia economica presa in considerazione, aderendo alla sua concreta realtà effettuale” (Consiglio di Stato, III, 4 marzo 2015, n. 1074; sull’argomento anche T.A.R. Puglia, Lecce, 22 luglio 2014, n. 1929; T.A.R. Calabria, Catanzaro, II, 14 giugno 2013, n. 673; in senso contrario, ovvero che ritiene applicabile soltanto l’indice medio del paniere, T.A.R. Campania, Napoli, 12 giugno 2015, n. 3199).

Difatti, la revisione prezzi, purché sia agganciata a dati ufficiali, qual è certamente l’indice FOI specifico, deve essere il più possibile aderente al dato fattuale rappresentato dall’effettiva oscillazione dei prezzi nell’arco temporale individuato. Del resto, laddove l’indice specifico fosse inferiore all’indice generale dei prezzi non potrebbe, legittimamente, farsi luogo ad un riconoscimento revisionale superiore a quello specifico, altrimenti si darebbe luogo ad una ingiusta locupletazione da parte del contraente privato che si arricchirebbe, pur a fronte dell’esecuzione della medesima prestazione. A ciò consegue che, trattandosi della fase esecutiva di un rapporto contrattuale, non possono che applicarsi i principi generali in materia di rapporti paritetici, ossia la necessità di garantire un identico trattamento alle parti negoziali nel caso in cui si versi in una identica situazione, nel pieno rispetto dei principi di buona fede e affidamento (in generale, sui principi che regolano il comportamento dell’Amministrazione in ambito contrattuale, si vedano Cass., I, 12 maggio 2015, n. 9636; Consiglio di Stato, IV, 6 marzo 2015, n. 1142; con riguardo alla specifica fase della revisione prezzi, T.A.R. Lombardia, Milano, III, 16 ottobre 2015, n. 2202)» (T.A.R. Lombardia, Milano, III, 28 dicembre 2015, n. 2762).

 

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