Riportiamo la norma.
«I singoli contratti relativi alle categorie merceologiche individuate dal decreto di cui al comma 548, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, non possono essere prorogati oltre la data di attivazione del contratto aggiudicato dalla centrale di committenza individuata ai sensi dei commi da 548 a 552 (L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 550, primo periodo).
Ora, siccome i tempi sono suscettibili di essere troppo lati finché non si abbia l’«attivazione del contratto aggiudicato dalla centrale di committenza», è da dedursi che la reiterazione di più riaffidamenti diretti tramite proroga, pur legalizzata – rectius: “pretesa” – dall’ordinamento interno, contrasta radicalmente con il principio comunitario di concorrenzialità per il mercato oltre che con quello interno di buon andamento della gestione economica dei contratti pubblici.
Che fare? Ne parliamo nella giornata n. 1 e nella relativa dispensa.
