Si consolida il principio comunitario secondo cui, pur se un rimborso-spese sarebbe comunque idoneo a generare un contratto a titolo oneroso e quindi un appalto ordinario, tuttavia la finalità sociale e il perseguimento degli obiettivi di solidarietà ed efficienza di bilancio consentono l’affidamento diretto all’associazione di volontariato.
Non occorre neppure una comparazione fra le varie associazioni. Le attività commerciali, se previste, devono avere carattere marginale.
Cfr. Corte di Giustizia, V, 28 gennaio 2016, C‑50/14.
Ne parliamo nella giornata formativa n. 1.
