È comunque illegittima la prassi delle stazioni appaltanti di fissare la quota della sicurezza aziendale – quella di cui al D.Lgs. 163/2006, art. 87, comma 4, secondo periodo – come non soggetta a offerta economica.
È comunque illegittima la prassi delle stazioni appaltanti di fissare la quota della sicurezza aziendale – quella di cui al D.Lgs. 163/2006, art. 87, comma 4, secondo periodo – come non soggetta a offerta economica.