Ormai la logica non c’è più. Se si aderisce all’interpretazione che il primo in graduatoria (quello che più si avvicina alla soglia di esclusione automatica senza toccarla) non può essere destinatario di richiesta di verifica dell’anomalia ai sensi dell’art. 86, comma 3, del codice, a che cosa serve per la stazione appaltante conoscere i costi interni della sicurezza? Qualche sano T.A.R. c’ha provato, ma è dura ...
«REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 779 del 2015, proposto da:
SECCI Natale Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Paolo Cotza, Eulo Cotza, con domicilio eletto presso Eulo Cotza in Cagliari, piazza Michelangelo N.14;
contro
COMUNE DI VILLAGRANDE STRISAILI, rappresentato e difeso dagli avv. Sergio Segneri, Daniela Piras, con domicilio eletto presso Sergio Segneri in Cagliari, Via Sonnino N.84;
nei confronti di
Impresa LUAS di Giaccu Giovanni Antonio (anche ricorrente incidentale), rappresentata e difesa dagli avv. Stefano Porcu, Mauro Barberio, con domicilio eletto presso Mauro Barberio in Cagliari, Via Garibaldi N.105;
per l'annullamento
- della determinazione n. 387 del 7.8.2015, emessa dal Comune di Villagrande Strisaili, avente ad oggetto l'aggiudicazione definitiva alla controinteressata delle opere di sistemazione idrogeologica del Rio S'arrescottu;
- della determina n. 805 del 31.12.2014 dell'aggiudicazione provvisoria alla controinteressata;
- dei verbali di gara, della nota del 4.9.2015 e della determina n. 243 del 18.5.2015;
- di ogni ulteriore atto connesso e/o coordinato, anteriore e/o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Villagrande Strisaili e dell’ Impresa Luas di Giaccu Giovanni Antonio;
Visto il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2015 la dott.ssa Grazia Flaim e uditi per le parti i difensori avv.ti Cotza, Segneri e Barberio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Oggetto della controversia è l’aggiudicazione dell’esecuzione delle opere di sistemazione idrogeologica del Rio S'arrescottu, importo a base d’asta di euro 1.760.578,, ribasso unico.
L’aggiudicazione è stata disposta in favore dell’impresa LUAS, odierna controinteressata.
La ricorrente principale Secci sostiene che una terza impresa (CO.GE) sarebbe stata illegittimamente esclusa (per presentazione di dichiarazioni difformi) dall’Amministrazione.
Con RICORSO PRINCIPALE avviato per la notifica il 29.9.2015 e depositato il 13.10, la società Secci ha contestato l’esclusione di CO.GE; con la sua riammissione, si sostiene in ricorso principale, la media (per l’individuazione della soglia di anomalia) sarebbe mutata , con aggiudicazione in favore di Secci dell’appalto.
Sono state formulate 4 censure avverso le modalità di espletamento della gara, concentrate sull’esclusione dell’offerta CO.GE. e sull’avvenuta conoscenza del ribasso offerto prima della richiesta di regolarizzazione, in applicazione del potere/dovere di soccorso (con conseguente suo disinteresse a regolarizzare le dichiarazioni contenute nell’offerta).
Trattasi in particolare di:
1)eccesso di potere per contraddittorietà – violazione di legge – violazione dei principi generali in tema di procedimenti ad evidenza pubblica – mancata ponderazione degli interessi – motivazione dubbia, tardiva ed incongrua – sviamento;
2)violazione di legge – difetto di istruttoria e di motivazione – travisamento – erroneo presupposto di fatto e di diritto – sviamento;
3)violazione di legge – violazione dei principi generali in materia di gare pubbliche – illegittimità derivata;
4)erroneo presupposto di fatto e di diritto – travisamento – difetto di istruttoria e di motivazione – violazione di legge – illegittimità derivata – sviamento.
E’ stata formulata anche richiesta di risarcimento del danno (quantificata in corso di giudizio in euro 389.000 euro).
Si è costituito il Comune chiedendo il rigetto del ricorso.
Si è costituita anche l’impresa aggiudicataria LUAS, che ha presentato anche RICORSO INCIDENTALE, avviato per la notifica il 21.10.2015 e depositato il 21.10, formulando un unico motivo tutto concentrato sul fatto che l’offerta economica della ricorrente Secci non riporta l’indicazione degli “oneri di sicurezza”, ai sensi degli artt. 86 comma 3° bis e 87 comma 4° del Codice appalti 163/2006.
Alla Camera di consiglio del 28.10.2015 la domanda cautelare è stata riunita al merito.
All’udienza del 17 dicembre 2015 la causa, dopo discussione, è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Alla gara hanno partecipato 54 imprese; di queste 53 sono state ammesse ed 1 (CO.GE.) è stata esclusa.
Considerato che sono stati presentati in riferimento all’aggiudicazione in oggetto, due ricorsi:
-il PRINCIPALE diretto a far riammettere alla gara l’offerta di una terza impresa, CO.GE. (elemento che modificherebbe la soglia di anomalia, con aggiudicazione dell’appalto alla ricorrente principale);
-l’INCIDENTALE diretto ad ottenere l’esclusione della ricorrente principale, per mancata indicazione nell’offerta economica dell’autonoma e separata voce per “oneri di sicurezza”.
E’ necessario esaminare prioritariamente il ricorso incidentale che, se fondato, determina l’esclusione della ricorrente principale dalla gara, con conseguente inammissibilità del ricorso introduttivo per carenza di interesse; in tal caso, infatti, la ricorrente principale, divenendo soggetto escluso, risulterebbe priva della legittimazione a sviluppare contestazioni giudiziarie in ordine a come si è svolta la gara ed al suo sviluppo procedimentale.
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RICORSO INCIDENTALE .
L’offerta economica della società Secci (doc. 1 depositato dal ricorrente incidentale il 21.10.15) riporta un ribasso di 26,275 %, con l’indicazione in calce di:
“importo offerto (al netto del ribasso d’asta) senza gli oneri relativi al costo del personale e SENZA GLI ONERI PER LA SICUREZZA”.
Il Bando al punto B (pag. 10 di 12) prevede che nella Busta B – documentazione economica dovesse essere contenuta la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante redatta preferibilmente secondo il Mod. F, contenente:
“l’indicazione dal prezzo inferiore al prezzo complessivo dell’appalto al netto di qualsiasi onere o spesa non soggetto a ribasso espresso in cifre e in lettere, ed il conseguente ribasso percentuale rispetto al suddetto prezzo, che il concorrente richiede per l’esecuzione dei lavori”.
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, risolvendo il vivace conflitto interpretativo in essere, con decisione n. 3 del 20.3.2015, ha optato per sostenere l’obbligo di specificazione, nell’offerta economica, dei “costi per la sicurezza”, interni o aziendali, anche qualora il bando di gara non lo preveda espressamente.
Con altra successiva pronuncia, sempre della stessa Plenaria n. 9/2015, è stato affermato che tale principio debba trovare applicazione anche per le procedure svoltesi ante sentenza AP CS. 3/2015.
Tale obbligo scaturirebbe, secondo la restrittiva e ormai univoca interpretazione fornita dall’A.P., dalle disposizioni di legge contenute nel TU appalti 163/2006 (artt. 86 e 87).
In sostanza la soluzione offerta dalle due Plenarie (3 e 9 del 2015) ha risolto il contrasto giurisprudenziale che sussisteva in materia (omessa indicazioni oneri di sicurezza),
Nel caso in esame l’offerta Secci. non recava i “costi per la sicurezza”.
A tale mancanza, in applicazione del principio affermato dalla Plenaria, l’ offerta Secci doveva essere esclusa.
Infatti l’omissione:
-configura una ipotesi di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice contratti 163/2006 (art. 26, comma 3, quinto periodo, del d.lgs n. 81 del 2008 e artt. 86, comma 3-bis, e 87, comma 4, secondo periodo) aventi carattere imperativo;
-determina l’incertezza assoluta in ordine al contenuto dell’offerta economica;
-implica la mancanza di un <elemento essenziale> dell’offerta economica;
-determina, anche se non prevista nella lex specialis, l’esclusione dalla procedura;
-non consente l’esercizio del potere di soccorso istruttorio, per inammissibile integrazione successiva di un’offerta economica, da ritenersi carente di un suo <contenuto essenziale>.
Questo Tar, I sez., con sentenza n. 1224 del 22/12/2015, ha stabilito la correttezza dell’esclusione lì disposta dalla stazione appaltante, in un caso dove il bando richiedeva la medesima tipologia di dichiarazione (dichiarazione del ribasso in percentuale sull’importo posto a base di gara “AL NETTO DELLE SPESE RELATIVE AL COSTO DEL PERSONALE E DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA”).
In particolare è stato ritenuto che l’omissione dell’indicazione degli oneri di sicurezza aziendali, che costituiscono <elemento essenziale> dell’offerta, non possa essere sanata neppure con il ricorso al soccorso istruttorio di cui all’art. 46 1° comma del Codice 163/2006.
E ciò anche considerando le nuove ipotesi di sanabilità introdotte con l’art. 38 comma 2° bis e con l’art. 46 comma 1 ter del Codice 163/2006, norme inserite dal DL 90 del 24.6.2014 conv. nella L. 114 11.8.2014, che ha innovato e riformato profondamente l’istituto.
In materia di appalti il soccorso istruttorio, in generale, è applicabile solo nella fase di “ammissione” dei concorrenti, in quanto le norme, per la loro collocazione e strutturazione, non possono essere “estese” a successive fasi.
L’ <essenzialità>, ai fini escludenti, rileva ancora in riferimento ad “elementi ESSENZIALI” dell’offerta, persistendo la norma che tale sanzione (automatica) prevede (art. 46 1 bis).
Se l’ <essenzialità> per generali elementi ESSENZIALI dell’offerta è ancora rilevante (a fini espulsivi), in fase di ammissione, ancor più è applicabile la sanzione dell’esclusione nel caso, del tutto diverso, riferito ad una “fase successiva”, inerente l’analisi dell’offerta economica, per la quale non risulta applicabile alcuna ipotesi di potere di soccorso.
Va peraltro considerato che la controversia esaminata dall’AP 3/2015 effettivamente si riferiva ad un caso anteriore all’entrata in vigore del DL 90/2014, quindi occorre verificare in quali termini il quadro normativo, profondamente innovato, possa incidere nella fattispecie in esame, trattandosi di contenzioso insorto a legislazione vigente mutata.
Occorre evidenziare che, effettivamente, la rivoluzionaria riforma del potere/dovere di soccorso introdotta con il D.L. 90/2014, che ha inserito il comma 2° bis all’art. 38 e il comma 1 ter all’art. 46, consente una regolarizzazione estremamente ampia per:
“MANCANZA, INCOMPLETEZZA E OGNI ALTRA IRREGOLARITÀ ESSENZIALE degli ELEMENTI e delle DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE di cui AL COMMA 2°” (così art. 38 2° bis).
Il comma 1 ter dell’art. 46 prevede, inoltre, che:
“Le disposizioni di cui all'articolo 38, comma 2-bis, si applicano a OGNI IPOTESI di MANCANZA, INCOMPLETEZZA O IRREGOLARITÀ DEGLI ELEMENTI E DELLE DICHIARAZIONI, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara”.
La prima disposizione (38 2 bis) si colloca strettamente nell’ambito di un articolo (38 Codice) riferito ai “requisiti generali” da certificare in gara, tramite dichiarazioni sostitutive, e concerne sostanzialmente le caratteristiche e i connotati individuali dei partecipanti (sentenze di condanna, regolarità contributiva e fiscale, sanzioni interdittive, iscrizione al Casellario informatico, ecc…).
Quindi la sanatoria, “a pagamento”, prevista da questa norma 38 2 bis), per fattispecie “gravi” è riferita, indubitabilmente, a dichiarazioni sostitutive ed elementi concernenti i requisiti generali di partecipazione e rilevanti (solo) ai fini della <fase di ammissione> dei concorrenti.
Il richiamo espresso al comma 2° dell’art. 38 implica che la sfera d’azione siano elementi/dichiarazioni attinenti contemplati al comma 1 (profilo sostanziale) e, per l’aspetto procedurale (autodichiarazioni del comma 1) ..
Questa disposizione (38 2 bis) non può, quindi, essere estesa ad altri casi, altre attestazioni e/o dichiarazioni riferite ad altri oggetti ed ancor meno a diverse fasi, successive a quella di ammissione.
La successiva norma (art. 46) è collocata invece nell’ambito della disposizione inerente le ipotesi di “ESCLUSIONE” e si articola in tre commi:
a)1°comma: possibilità di fornire (su invito dell’Amministrazione) “COMPLETAMENTI O CHIARIMENTI” in relazione a “CONTENUTO dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati”, e ciò “nei limiti previsti dagli artt. dagli artt. 38 a 45”;
b)1 bis : ESCLUSIONE per “in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di ALTRI ELEMENTI ESSENZIALI ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte;
c) 1 ter: Le disposizioni di cui all'articolo 38, comma 2-bis, si applicano a OGNI IPOTESI di MANCANZA, INCOMPLETEZZA O IRREGOLARITÀ DEGLI ELEMENTI E DELLE DICHIARAZIONI, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara.
Dunque il comma 1 ter “generalizza” il soccorso istruttorio “ampliato” (che il comma 2 bis dell’art. 38 riferiva solo ai requisiti generali), ammettendolo per “ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità di elementi e dichiarazioni”.
Chiarito tale preliminare ed essenziale aspetto in ordine all’ ambito di operatività del potere di soccorso (a pagamento) anche per fattispecie definibili “gravi”, riferite ad elementi <essenziali> di dichiarazioni/elementi, è necessario verificare se con questo quadro normativo innovato, l’ambito di operatività del potere di soccorso sia possibile, nel caso di specie, e cioè se sia possibile “integrare” ex post l’offerta economica.
Dunque l’art 46 ha un ambito di operatività ben più ampio (rispetto a quello dell’art. 38, limitato ai requisiti generali), estendendosi anche ai requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria, di capacità tecnica professionale, di qualificazione, ecc…(artt. da 38 a 45).
In sostanza dal quadro normativo risulta, in sintesi, che:
*possono essere richiesti (non a pagamento) completamenti e chiarimenti in materia di “CERTIFICATI, DOCUMENTI E DICHIARAZIONI PRESENTATI” (soccorso “ordinario” gratuito,1° comma art. 46);
*vanno esclusi i partecipanti in caso di mancato adempimento di ALTRI ELEMENTI ESSENZIALI (comma 1 bis art. 46);
*va applicato il potere di soccorso (a pagamento) per “ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara”.(1 ter art. 46);
* va applicato il potere di soccorso (a pagamento) per sanare carenze anche essenziali, riferite ai requisiti generali (38 2 bis).
Ne deriva, dall’insieme delle disposizioni e applicando un coordinamento interpretativo, che permane l’esclusione per carenza di ELEMENTI “ESSENZIALI” DELL’OFFERTA (art. 46 1 bis).
In definitiva si può affermare che l’esame dell’offerta economica non consente, nel quadro normativo vigente, l’esplicazione del potere/dovere di soccorso, così come contemplato e previsto dagli artt. 38 e 46 del Codice 163/2006.
L’ampia previsione innovativa del 2014, costruita in termini di ammissibilità di vere e proprie <integrazioni> e (non più solo) di <regolarizzazione> della domanda di partecipazione (ed in particolare delle dichiarazioni in essa contenute), in termini di potere e obbligo generalizzato di soccorso esplica i propri effetti in una ampia gamma di casi , coinvolgendo sia “DICHIARAZIONI” che “ELEMENTI” <essenziali> della domanda di partecipazione. Ma sempre in riferimento all’attestazione di “requisiti”.
Per quanto concerne l’analisi dell’ impatto della riforma del soccorso istruttorio si richiama una precedente pronuncia emessa da questa stessa Sezione, Tar Sardegna n. 856 del 12/06/2015.
Tale possibilità integrativa trova come propria esplicazione la fase propriamente di verifica delle <ammissioni> dei concorrenti, al fine di consentire una più ampia partecipazione alla gara, che, per volontà del legislatore, non deve più trovare limiti o impedimenti per cause di natura esclusivamente formale, a fronte della possibilità di attestare e dichiarare la sussistenza, in concreto, dei requisiti richiesti per entrare in gara.
Diverso è invece il caso in cui si debba valutare la possibilità di esplicazione del potere di soccorso (anche) nella “successiva” fase di esame delle <offerte economiche>.
L’attività di “presa d’atto” delle offerte economiche non può che essere una verifica di < mero accertamento e riscontro dei dati finanziari> ivi contenuti. Al più risulta ammissibile la constatazione e correzione di errori materiali (ad esempio differenze fra indicazioni in cifre e in lettere), con (solo) adeguata “interpretazione” di dati già forniti e non reperibili aliunde.
In questa (seconda) fase non è più possibile riaprire una fase di rinnovato contraddittorio in ordine alle “modalità” di avvenuta <articolazione> dell’ “offerta economica”.
Infatti, sul punto, non è ammissibile una diversa “modulazione” delle cifre indicate dai concorrenti, soprattutto in un momento nel quale le offerte economiche degli altri partecipanti risultano tutte già palesate.
Del resto la quantificazione degli oneri di sicurezza può essere estremamente diversa fra impresa e impresa.
Le cifre indicate nell’offerta economica non sono suscettibili di successivo “modellamento” e non sono modificabili e/o suscettibili di correzione.
In sintesi la stazione appaltante, superata la fase di ammissione/ammissibilità delle domande, con verifica sostanziale della sussistenza dei requisiti/dichiarazioni, anche tramite l’utilizzo del potere/dovere di soccorso inerente elementi anche <essenziali> (nuova forma di soccorso “a pagamento”), affronta la seconda fase di esame delle offerte economiche, rispetto alla quale vi è uno “sbarramento” per l’esplicazione di una attività ulteriore di approfondimento e verifica/ soccorso.
Il riscontro della carenza di “ELEMENTI ESSENZIALI” dell’offerta giustifica, secondo l’ordinamento, la sanzione espulsiva (dettata dall’art. 46 1° bis Codice 163/2006).
Una volta aperte le buste economiche le indicazioni ivi contenute non possono essere “arricchite” dal partecipante che ha presentato un’offerta <inidonea> rispetto a quanto richiesto dall’ordinamento e a prescindere dalle indicazioni contenute nel bando/invito (così come interpretato e voluto dall’A.P. n. 3 del 20.3.2015), per carenza di un <elemento essenziale dell’offerta economica>, non sanabile attraverso il soccorso istruttorio.
Non sussiste la possibilità di sanare elementi <essenziali> dell’offerta economica (in applicazione della riforma al introdotta dal D.L. 90/2014) tramite il potere di soccorso.
Indubbiamente con la innovativa riforma di cui al D.L. 90/2014 il potere/dovere di soccorso è stato esteso (a pagamento, creando una nuova tipologia, con l’applicazione della sanzione pecuniaria ragguagliata alla tipologia di carenza/mancanza) anche all’ <omessa> dichiarazione e alla carenza di elementi <essenziali>; ma ciò, come si è evidenziato, è esperibile solamente in relazione alla fase propriamente di “ammissione” dei concorrenti.
Tale potere non può trovare ingresso nella fase successiva di esame dell’offerta economica, rispetto alla quale deve concretizzarsi solo una “presa d’atto”.
Infatti:
-le sanatorie per elementi “essenziali” sono ammesse solo in riferimento alla fase di ammissione (requisiti generali, speciali, qualificazione, ecc., ex art. 38 2 bis);
-il soccorso istruttorio “a pagamento” (art. 38 2° bis) è previsto per <mancanza, incompletezza, irregolarità anche “essenziali” di elementi e di dichiarazioni sostitutive>, cioè anche per ipotesi qualificabili “gravi” ma pur sempre solo in riferimento a dichiarazioni attinenti i “requisiti generali”;
-il soccorso istruttorio “ordinario”, gratuito, (art. 46 1° e 1° bis) ha un ambito di operatività maggiore, potendo esplicarsi per tutte le ipotesi previste dagli artt. 38 a 45, sempre inerenti la fase di ammissione, ed è applicabile solo ad ipotesi per così dire “lievi”, in quanto il legislatore ha mantenuto esplicitamente la previsione di esclusione in caso di carenza di “elementi essenziali”;
-il soccorso generalizzato previsto all’art. 46 comma 1 ter, con richiamo al 38 2 bis, è applicabile sempre alla “fase di ammissione” dei concorrenti e non anche a fasi successive.
In definitiva il potere/dovere di soccorso, ancorchè ampiamente riformato ed esteso nel 2014, non è applicabile per la sanatoria dell’offerta economica.
Sebbene la nuova normativa sia applicabile alle gare avviate dopo la sua entrata in vigore (e questo potrebbe essere un elemento per potersi teoricamente discostare, per jus superveniens, dall’applicazione dei principi della Plenaria 3/2015, che aveva esaminato una controversia sorta ante riforma 2014), la sua sfera d’azione non può ricomprendere l’integrazione dei costi per la sicurezza omessi in offerta economica.
Né può sostenersi che l’affidamento determinato dal bando (che non indicava la necessità dello “scorporo” degli oneri di sicurezza) possa essere tutelato e consenta di ritenere che sia ipotizzabile il mantenimento in gara della ricorrente principale (per inclusione degli oneri nel prezzo offerto).
L’Adunanza Plenaria è stata perentoria nel ritenere che l’indicazione degli oneri di sicurezza costituisce un “obbligo essenziale”, non integrabile successivamente, previsto dall’ordinamento ed applicabile, come in questo caso, anche in caso di mancata espressa menzione nel bando di gara.
E sul punto il Collegio non può che prenderne atto, pur consapevole del fatto che in materia (ma ante Plenaria 3/2015) sussisteva altro orientamento giurisprudenziale, anche del Consiglio di Stato (cfr. CS Consiglio di Stato sez. V 17 marzo 2015 n. 1375 ; sez. V 23 febbraio 2015 n. 884), che conferiva rilevanza, in termini di affidamento, alle indicazioni contenute nel bando/invito e nei Modelli redatti dalla stazione appaltante, in materia di oneri per la sicurezza.
Il potere di soccorso non poteva essere esercitato, neppure esaminando il profilo del legittimo “affidamento” in quanto va considerato che tutti gli atti di gara e di partecipazione sono stati emessi successivamente all’intervento della A.P. 3 del 20.3.2015:
con conseguente necessaria applicazione del principio ivi stabilito, ed in particolare per il profilo affermato che lo <scorporo> degli oneri di sicurezza rappresenta un “elemento essenziale dell’offerta economica”, non suscettibile di sanatoria.
In definitiva, trattandosi di un “elemento essenziale” dell’offerta <economica> (e non della domanda di partecipazione, inerente i requisiti di ammissione) non è ammissibile ipotizzare l’applicazione del potere di soccorso, pur considerando le norme fortemente ampliative recentemente introdotte con il D.L. 90/2014 che ha riformato il potere/dovere di soccorso, disciplinando e ammettendo la sanabilità (ex post) anche di carenze, “essenziali”, ma tutte riferibili alla sola <fase di ammissione>.
Alla fondatezza del ricorso incidentale promosso da Luas consegue l’inammissibilità del ricorso principale per carenza di interesse, in quanto Secci non aveva più né titolo, né legittimazione per impugnare gli esiti della gara ed il procedimento concorsuale.
In conclusione:
-il ricorso incidentale va accolto;
-per l’effetto il ricorso principale va dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
In considerazione del complessivo quadro di contestazioni, le spese e gli onorari di giudizio possono essere integralmente compensati fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
-accoglie il ricorso incidentale;
-dichiara inammissibile il ricorso principale per carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2015 con l'intervento dei magistrati:
Caro Lucrezio Monticelli, Presidente
Grazia Flaim, Consigliere, Estensore
Giorgio Manca, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/01/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)» (T.A.R. Sardegna, I, 29 gennaio 2016, n. 87).
Giornata n. 2)
Il soccorso istruttorio, in tutte le procedure in ogni settore, anche alla luce di tutta la giurisprudenza. Per servizi e forniture e per i lavori pubblici, sia per i settori ordinari, sia per quelli speciali. L’analisi critica della determinazione dell’ANAC e i bandi-tipo non aggiornati.
Milano, 18 febbraio, evento confermato; Mestre, 3 marzo.
Scarica la locandina, contenente anche il programma analitico aggiornato.
Giornata n. 3)
Lavori pubblici: procedure e disciplina della qualificazione. Dal cottimo, alla procedura negoziata, alla gara di progettazione ed esecuzione; il costo del personale; gli oneri interni della sicurezza; il subappalto qualificatorio; il bando-tipo n. 2 non aggiornato. Casi, questioni, giurisprudenza.
Programma aggiornato al “milleproroghe”, alla legge di stabilità 2016, al “collegato ambiente”.
Milano, 19 febbraio, evento onfermato; Mestre, 4 marzo.
Scarica la locandina, contenente anche il programma analitico aggiornato.
