Ai sensi dell’art. 42 del Codice dei contratti pubblici, la stazione appaltante ha il potere di fissare requisiti di partecipazione relativi ai titoli di studio e professionali dei soggetti concretamente responsabili della prestazione di servizi, attraverso l’esercizio di un potere discrezionale, entro i limiti della ragionevolezza e della proporzionalità.
