Nella fattispecie si trattava di un servizio di tesoreria, configurato come appalto. Laddove si applica il D.Lgs. 163/2006, l’art. 57, comma 2, lett. b), non è legittimo lo jus variandi, in quanto ciò configurerebbe il riaffidamento di un aliud pro alio rispetto all’assetto contrattuale oggetto di gara.
