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TESORERIA IN APPALTO E DIVIETO DI RIAFFIDARE UN “QUALCOSA D’ALTRO” IN SEDE DI ART. 57, COMMA 2, LETT. B) DEL CODICE

Nella fattispecie si trattava di un servizio di tesoreria, configurato come appalto. Laddove si applica il D.Lgs. 163/2006, l’art. 57, comma 2, lett. b), non è legittimo lo jus variandi, in quanto ciò configurerebbe il riaffidamento di un aliud pro alio  rispetto all’assetto contrattuale oggetto di gara.

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