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FREE IL PASTICCIO DELL’ART. 85 DEL CODICE: SI RITORNA, A DISCAPITO DELLE IMPRESE, ALL’ERA PRE-AUTOCERTIFICATORIA?

La vera ratio legis dell’AVCPASS non era e non è quella di considerarla (“burocraticamente”) come un fine della gara d’appalto. Sotto questo profilo, si applica il principio generale di equipollenza delle “vie di acquisizione del documento finale” rispetto alla dovuta funzione giuridica di acclarare in via definitiva il possesso dei requisiti di qualificazione in capo all’operatore economico.

La vera ratio legis dell’AVCPASS era quella di non onerare gli operatori economici di produrre – e magari “a pena di esclusione” – documentazione che la stazione appaltante può (materialmente) e deve (giuridicamente) acquisire d’ufficio. Se poi l’AVCPASS aiuta la stazione appaltante anche a velocizzare l’acquisizione dei documenti, purché d’ufficio, tanto meglio.

Ciò premesso, appare nulla – per contrasto con il D.Lgs. 50/2016, art. 83, comma 8, ultimi due periodi («I bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni sono comunque nulle») – l’eventuale clausola di bando-disciplinare che imponga al concorrente di produrre a pena di esclusione, già in sede di documentazione amministrativa, i bilanci (per l’idoneità economico-finanziaria) e (per quella tecnica) i certificati di eseguito appalto per pubblici committenti, facendosi leva sul disposto dell’art. 85 del codice, comma 5, primo periodo: «La stazione appaltante può, altresì, chiedere agli offerenti e ai candidati, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura».

Nella fattispecie, infatti, la necessità di «assicurare il corretto svolgimento della procedura» non sussiste mai, in quanto (al di là di un’inefficientissima ANAC, che non ha dato mai attuazione all’obbligo di inserimento in AVCPASS dei certificati pubblicistici di eseguito servizio o fornitura sulla base del modello previsto dal vecchio codice), il «DGUE (…) indica l’autorita pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari» (art. 85, comma 2).

E non si interpreti formalisticamente la previsione che occorre «una dichiarazione formale secondo cui l’operatore economico è in grado, su richiesta e senza indugio, di fornire tali documenti» (art. 85, comma 2). La stazione appaltante sa già, infatti, quale sia la p.A. “certificante” o “documentante” del caso. 

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