“La lex di gara determina solo in via di previsione i quantitativi oggetto dell’affidamento in quanto la determinatezza dell'oggetto del contratto deve ritenersi raggiunta con la sola formulazione di "indicazioni di fabbisogno", sulla base di dati storici. La quantità dei beni oggetto degli acquisti, nel biennio di validità del contratto, sarà successivamente determinata con esattezza a mezzo degli ordinativi.”
