Sono contra legem le REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE che, per l’Ordine diretto di acquisto (OdA), non consentono di attuare la disposizione di cui all’art. 36, comma 5, del codice.
Tale disposizione così recita: «Ai fini dell’aggiudicazione», anche «nei casi di cui al comma 2», lettera «a)» – cioè per ogni «affidamento diretto», «di importo inferiore a 40.000 euro» – «le stazioni appaltanti verificano» sia i «requisiti di carattere generale» (a prescindere dalla «consultazione della Banca dati»), sia «il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali richiesti».
E c’è anche altra disposizione di cui nessuno parla (e che sarebbe da abrogare, tanto è materialmente disapplicata).
Sono ancora contra legem, pertanto, le REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE che, sempre per l’OdA, non consentono di attuare la disposizione di cui all’art. 36, comma 6, primo periodo del codice.
Tale disposizione così recita: «Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate, la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto avviene» comunque «sull’aggiudicatario» (cioè con il soggetto con cui si chiude il rapporto contrattuale anche se non c’è stata nella fattispecie una procedura di aggiudicazione, rientrandosi qui appunto fra gli «strumenti di acquisto» e non fra quelli «di negoziazione»).
L’OdA è oggettivamente una species del genus delle «procedure negoziate», assimilabile del resto a quello che ieri era il cottimo fiduciario.
Che dire alla fine? Niente.
Andiamo avanti così, senza porci tanti problemi. Era solo per non passare da fessi.
Anche rispetto all'informazione connivente.
