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IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO (SENTENZA 12 OTTOBRE 2016)

“Il servizio di brokeraggio assicurativo consiste nell’attività di intermediazione assicurativa svolta da un soggetto dotato di competenze professionali nel settore, il broker, per conto di altro soggetto interessato nella stipula di polizze assicurative. L’attività del broker è quindi remunerata con una provvigione, commisurata ai premi pagati dall’assicurato alla compagnia assicuratrice”.

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