1. Il diritto comunitario «non osta a che un’amministrazione aggiudicatrice escluda un offerente da un appalto pubblico, poiché non soddisfa il requisito relativo alla capacità economica e finanziaria stabilito dal bando di gara,
per quanto concerne la presentazione di una dichiarazione di un istituto bancario ai sensi della quale tale istituto si impegna a concedere un credito di importo fissato nel suddetto bando di gara e a garantire a tale offerente la disponibilità di detto importo per tutta la durata dell’esecuzione dell’appalto».
2. Tuttavia, «qualora un bando di gara richieda di produrre una dichiarazione proveniente da un istituto bancario, ai sensi della quale quest’ultimo si impegna a concedere un credito di importo pari a quello stabilito in tale bando di gara e a garantire a detto offerente la disponibilità dell’importo stesso per l’intera durata dell’esecuzione dell’appalto, il fatto che gli istituti bancari ai quali l’offerente si è rivolto non ritengano di essere in grado di fornirgli una dichiarazione nei termini così precisati può costituire un «fondat[o] motiv[o]» (…), che autorizzi eventualmente detto offerente a dimostrare la propria capacità economica e finanziaria per mezzo di qualsiasi altro documento ritenuto idoneo dall’amministrazione aggiudicatrice, a condizione che tale offerente fosse nell’impossibilità oggettiva di produrre le referenze richieste dall’amministrazione aggiudicatrice» (Corte di Giustizia, II, 13 luglio 2017, C‑76/16).
