Dopo il correttivo è stato previsto (con non proprio giusto sconfessamento “politico” delle linee guida dell’ANAC), che l’«affidamento diretto» possa avvenire «anche senza previa consultazione di due o più operatori economici». Ma ciò non toglie che occorra comunque indicare ancora la motivazione della scelta.
Quando e come, allora, è possibile non consultare più di un operatore economico?
Anche alla luce di prima giurisprudenza, vorremmo cercare di spiegarlo nell’incontro di studio:
