E infatti è rimasta inapplicata …
“«Nei casi di indisponibilità della convenzione stipulata da Consip SpA ai sensi dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ed in mancanza dei prezzi di riferimento forniti dall’Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell’articolo 9, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, la predetta Autorità, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, individua, con proprio provvedimento, le modalità per l’elaborazione adeguativa dei prezzi della precedente edizione della convenzione stipulata da Consip SpA. I prezzi forniti dall’Autorità ai sensi del periodo precedente costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione per il periodo temporale indicato dall’Autorità medesima» (L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 508).
La norma vuol prevedere che, anche «in mancanza dei prezzi di riferimento forniti dall’Autorità», quest’ultima, sentito il MEF:
– tiene conto dei prezzi della precedente «convenzione (…) Consip»;
– li aggiorna;
– li fornisce come «prezzo massimo di aggiudicazione per il periodo temporale indicato dall’Autorità medesima», che ha comunque carattere di provvisorietà (fino a quando non sia «presente una convenzione»).” (dalla dispensa della giornata di formazione).
