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FREE GLI IMPORTI DI GARA: LA CONFUSIONE DI CONCETTI NELLA NOTA ILLUSTRATIVA (IN CONSULTAZIONE) AL BANDO TIPO N. 1

«Si ricorda infine che, ai sensi dell’art. 35 del Codice, ai fini del calcolo del valore del contratto e dell’eventuale superamento delle soglie, è necessario determinare il valore complessivo dell’appalto come somma dell’importo a base di gara (al netto dell’IVA e degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) e delle eventuali opzioni o rinnovi.

In base a tale disposizione, come indicato nel modello di disciplinare, è necessario che le stazioni appaltanti calcolino tale valore sommando all’importo a base di gara gli importi connessi all’eventuale previsione di servizi analoghi» (pag. 14). 

Vanno piuttosto concettualmente distinti tre importi: 1) importo idoneo a divenire contratto, ovvero valore totale stimato dell’appalto; 2) importo di cui tenere conto per il calcolo della soglia comunitaria; 3) importo soggetto a offerta economica.

Cfr.: «ripetizione», proroga tecnica “classica”, opzione “classica”, «opzione di proroga», «quinto»; c.d. “rinnovo” di forniture (D.Lgs. 50/2016, art. 63, comma 3, lett. b), anche rispetto alla similare previsione di cui all’art. 106, comma 1, lett. b)).

 

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