«Si ricorda infine che, ai sensi dell’art. 35 del Codice, ai fini del calcolo del valore del contratto e dell’eventuale superamento delle soglie, è necessario determinare il valore complessivo dell’appalto come somma dell’importo a base di gara (al netto dell’IVA e degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) e delle eventuali opzioni o rinnovi.
In base a tale disposizione, come indicato nel modello di disciplinare, è necessario che le stazioni appaltanti calcolino tale valore sommando all’importo a base di gara gli importi connessi all’eventuale previsione di servizi analoghi» (pag. 14).
Vanno piuttosto concettualmente distinti tre importi: 1) importo idoneo a divenire contratto, ovvero valore totale stimato dell’appalto; 2) importo di cui tenere conto per il calcolo della soglia comunitaria; 3) importo soggetto a offerta economica.
