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FREE LA MANCATA INDICAZIONE DEGLI ONERI INTERNI DELLA SICUREZZA CON IL NUOVO CODICE

La linea giurisprudenziale che opta per l’esclusione secca (T.R.G.A., Bolzano, 18 settembre 2017, n. 281).

«2. Va premesso che corrisponde al vero quanto rilevato dalla ricorrente in sede di discussione, ossia che successivamente all’indizione della presente gara la disposizione di cui all’art. 95, comma 10, d.lgs. 50/2016 è stata novellata in forza dell’art. 60, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, nel senso di escludere dall’obbligo di indicazione degli oneri di sicurezza c.d. aziendali, le forniture senza posa in opera, i servizi di natura intellettuale e gli affidamenti ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a). Con riferimento a tale novella la giurisprudenza si è anche espressa nel senso che ad essa deve attribuirsi natura ricognitiva del previgente “diritto vivente” giurisprudenziale, e non già natura innovativa con esclusiva efficacia ex nunc proiettata nel futuro (cfr. Cons. di Stato, sez. VI, 1.08.2017, n. 3857).

Senonché tale novella non rileva per la decisone del caso in esame.

Dall’esame della documentazione di gara emerge che l’oggetto della presente fornitura, oltre al mero trasporto dei beni, comprende anche altri servizi, tra i quali - a mero titolo esemplificativo - si citano l’installazione completa ed il collegamento alla rete dati ed elettrica dei complessi sistemi audiovisivi, degli schermi motorizzati a parete ed a soffitto, nonché la messa in funzione ed il collaudo dei vari sistemi. Non può, pertanto, essere revocato in dubbio che nel caso di specie trattasi di una fornitura con posa in opera, ossia di un contratto per il quale né la giurisprudenza prima, né il legislatore ora hanno previsto l’esclusione dall’obbligo di indicazione nell’offerta economica degli oneri di sicurezza c.d. aziendali.

3. In merito a tale obbligo, rectius onere, va ricordato che con l’entrata in vigore del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 è stata superata ogni incertezza interpretativa, nel senso dell’inderogabilità dell’obbligo derivante dall’art. 95, comma 10 in merito alla dichiarazione sugli oneri di sicurezza aziendale in sede di offerta economica. Il legislatore con l’introduzione di detta disciplina ha inteso porre fine, una volta per tutte, ai noti contrasti insorti nel preesistente assetto normativo, richiamati in parte anche dalla ricorrente nel ricorso introduttivo.

4. Nemmeno può essere dato ingresso all’ulteriore censura della ricorrente che prima di disporre l’esclusione l’amministrazione avrebbe dovuto dare corso al c.d. soccorso istruttorio e invitare la ricorrente a regolarizzare la propria offerta in relazione ai costi di sicurezza aziendali.

L’insegnamento giurisprudenziale prevalente, dal quale il Collegio non ravvisa motivo per discostarsi, chiarisce che a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 50 del 2016 (nuovo codice degli appalti), deve ritenersi che il mancato rispetto dell’obbligo espressamente previsto dall’art. 95, comma 10 dello stesso codice, di indicare nell’offerta economica gli oneri di sicurezza c.d. aziendali o interni, comporta l’esclusione automatica dalla gara, senza che possa invocarsi la possibilità di far ricorso al c.d. soccorso istruttorio. (TAR Campania – Napoli, sez. III, sentenza 3 maggio 2017, n. 2358). È difatti acclarato che non è ammesso il soccorso istruttorio previsto dall’art. 83, comma nono, d.lgs. n. 50 del 2016 per la mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica. Gli oneri di sicurezza interni attengono direttamente all’offerta economica - motivo per il quale sono anche soggetti al ribasso d’asta- e, per la loro finalità di tutela della sicurezza del lavoro, ne costituiscono elemento essenziale (cfr. TAR Campania, sez. I, Salerno, 5 gennaio 2017, n. 34).

5. Parimenti non convince la tesi della ricorrente che la mancata indicazione dei detti oneri debba essere equiparata ad un’indicazione pari a zero, in quanto nell’esecuzione delle prestazioni oggetto di gara non sorgerebbero nemmeno simili oneri. Infatti è la stessa ricorrente ad affermare nel proprio ricorso introduttivo di avere già sostenuto dei costi per la formazione ed istruzione del personale da impiegare per la fornitura in oggetto ammettendo, quindi, di aver effettivamente e concretamente sostenuto dei costi per la sicurezza dei lavoratori, che – in quanto tali -, ai sensi di legge, avrebbero dovuto, quantomeno pro quota, essere indicati nell’offerta economica» (T.R.G.A., Bolzano, 18 settembre 2017, n. 281).

 

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Firenze, 13 ottobre 2017; Mestre, 10 novembre 2017; Milano, 17 novembre 2017.

 

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