«Vincolatività del Disciplinare tipo – Obbligo di conformazione – Conformità formale
È stato osservato che, in considerazione delle finalità poste alla base dell’adozione dei bandi tipo volte a promuovere omogeneità di comportamento tra le stazioni appaltanti, l’obbligo per le amministrazioni di “conformarsi” al bando tipo dovrebbe essere inteso come obbligo di conformarsi alla disciplina sostanziale e non alla impostazione formale del bando.
Opzione scelta
L’osservazione non può essere accolta. Il Disciplinare è atto formale, ad effetto vincolante per le stazioni appaltanti, la cui flessibilità di recepimento è consentita limitatamente alle parti espressamente indicate come facoltative. In Nota illustrativa sono esplicitate le modalità con cui le stazioni appaltanti recepiscono il Disciplinare, distinguendo tra parti facoltative e parti obbligatorie» (dalla relazione AIR).
L’ANAC può dire quello che vuole. È nei principi giuridici che l’obbligo di conformazione al bando-tipo debba essere di tipo sostanziale e non formale, anche in relazione alla necessità oggettiva di integrare l’atto – sotto vari profili – per quello che il medesimo non prevede.
Del resto, l’applicazione del profilo sostanzialistico vale già per le clausole nulle del bando-tipo. Non occorre neppure, in questi casi, che si motivi la deroga nell’atto a contrattare: il seggio di gara disapplica direttamente la clausola nulla.
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