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L’ART. 134, COMMA 7, SECONDO PERIODO, DEL CODICE

«I documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive, se redatti in una lingua diversa dall’italiano, sono accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale». Ma vale anche per ciò che va in offerta tecnica?

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