«La previsione, come modificata dall'articolo 85, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 19.4.2017 n. 56, stabilisce che “Qualsiasi offerta presentata per l'aggiudicazione di un appalto di forniture può essere respinta se la parte dei prodotti originari di Paesi terzi, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, supera il 50 per cento del valore totale dei prodotti che compongono l'offerta.
