Nella fattispecie, sussiste il requisito previsto dall’art. 141, comma 2, c.c.p., dal quale deriva la sottrazione della procedura al diritto comune dei contratti e il corretto incardinamento della controversia dinanzi al giudice amministrativo: il riferimento va all’attività e non al contratto concluso con l’utenza. Non sembra sostenibile che il ricambio dei beni strumentali allo svolgimento del servizio, che costituisce il core business dell’impresa pubblica, non sia avvinto da un nesso di strumentalità funzionale con l’attività svolta nei settori speciali.
