Ammessa la ricevibilità di ogni ricorso avverso un atto dell’amministrazione aggiudicatrice all’assolvimento da parte del ricorrente dell’obbligo di costituire la garanzia di buona condotta da essa prevista a favore dell’amministrazione aggiudicatrice, dal momento che tale garanzia deve essere restituita al ricorrente a prescindere dall’esito del ricorso.
