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FREE NO AL SOCCORSO ISTRUTTORIO IN RELAZIONE ALL’ART. 95, COMMA 10, DEL CODICE, ANZI SÌ, ANZI NON SERVE NEPPURE ALCUN SOCCORSO (SENTENZA 26 OTTOBRE 2018)

«La giurisprudenza prevalente, cui questo Collegio intende dare continuità, ha chiarito che “per le gare indette all'indomani dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 50 del 2016 – non vi sono più i presupposti per ricorrere al soccorso istruttorio in caso di mancata o “incerta e fluttuante” indicazione degli oneri di cui all'articolo 95, comma 10,

atteso che il nuovo Codice ha definitivamente rimosso ogni possibile residua incertezza sulla sussistenza di tale assoluto obbligo […]. Il nuovo Codice non ammette comunque, in via generale, che il soccorso istruttorio possa essere utilizzato nel caso di incompletezze e irregolarità relative all’offerta economica. Ciò, in quanto il rimedio del soccorso istruttorio – istituto che come noto, corrisponde al rilievo non determinante di violazioni meramente formali – non può in alcun modo contrastare il generale principio della par condicio concorrenziale, consentendo in pratica a un concorrente (cui è riferita l’omissione) di modificare ex post il contenuto della propria offerta economica. Pertanto, una volta accertato che tale obbligo di indicazione è stato chiaramente sancito dalla legge [e nel caso di specie anche dal disciplinare di gara], la sua violazione determina conseguenze escludenti, a prescindere dal fatto che l’esclusione non sia stata testualmente enunciata dagli articoli 83 e 95 del Codice. Ed invero, “l’inadeguata indicazione” degli oneri per la sicurezza cc.dd. “interni o aziendali” non lede solo interessi di ordine dichiarativo o documentale, ma si pone ex se, in contrasto con i doveri di salvaguardia dei diritti cui presiedono le previsioni di legge, che impongono di approntare misure e risorse congrue per preservare la loro sicurezza e la loro salute” (cfr., Cons. Stato, sez. V, 07/02/2018, n. 815)» (T.A.R. Campania, Napoli, I, 26 ottobre 2018, n. 6313). 

Sulla vexata questio, da ieri a “plenaria” e già alla Corte di Giustizia, nel frattempo ci si faccia guidare dal buon senso di far riferimento ai principi fondamentali del Trattato.

 

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Roma, 29 novembre 2018 (giovedì).

 

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