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FREE UN CONDIVISO PARERE DELL’ANAC SUL DIFETTO DI SOTTOSCRIZIONE

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«RITENUTO che la giurisprudenza afferma: “secondo il tenore letterale della norma dedicata al soccorso istruttorio, l’esclusione dall’ampio perimetro della sanabilità si deve non al semplice difetto di sottoscrizione, bensì alla impossibilità di individuare il soggetto responsabile della dichiarazione” (vd. TAR Campania – Salerno, Sez. I, con la sentenza n. 1031 del 6 giugno 2017);

RITENUTO che, nel caso di specie, avendo l’amministrazione già individuato gli operatori economici partecipanti alla selezione non si sarebbe palesato un rischio effettivo di impossibilità di identificare i soggetti partecipanti e i relativi legali rappresentanti, quindi la carenza documentale avrebbe potuto essere sanata facendo riferimento al contenuto della risposta all’avviso esplorativo di indizione della gara, o eventualmente, tramite richiesta di integrazione a conferma degli elementi già acquisiti» (ANAC, delibera 28 novembre 2018, n. 1108).

 

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