«1 L’articolo 57, paragrafo 4, lettera g), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, deve essere interpretato nel senso che:
– un’amministrazione aggiudicatrice, in linea di principio, è autorizzata ad escludere dalla procedura di appalto di lavori pubblici un operatore economico nei cui confronti sia stata disposta la cessazione anticipata di un precedente contratto di appalto pubblico per violazione della clausola che lo obbligava a comunicare, ai fini della necessaria autorizzazione, che parte di tali lavori era assegnata a un subappaltatore;
– spetta al giudice nazionale chiarire, alla luce delle particolari circostanze della controversia e in applicazione del principio di proporzionalità, se la cessazione anticipata del (primo) contratto di appalto pubblico fosse dovuta a una significativa carenza nell’esecuzione di un requisito sostanziale richiesto nell’ambito di detto contratto, sufficiente per escludere l’operatore economico dal (secondo) contratto.
2) L’articolo 57, paragrafo 4, lettera h), della direttiva 2014/24 non osta a che l’amministrazione aggiudicatrice escluda da un (secondo) contratto di appalto pubblico l’offerente che abbia occultato, dinanzi ad essa, la cessazione anticipata di un contratto precedente per significative carenze nell’esecuzione di un requisito sostanziale richiesto nel contesto di tale (primo) contratto. Spetta al giudice nazionale valutare, alla luce del principio di proporzionalità, la gravità di tale occultamento di informazioni» (conclusioni dell’Avvocato Generale Nanuel Campos Sánchez-Bordona, 8 maggio 2019, C-267/18).
