L’uso della piattaforma telematica consente di dare paternità certa alla provenienza dell’offerta in senso stretto (anche se si tratta di vexata quaestio). Comunque, se non si condivide l’interpretazione, se l’offerta stessa non è sottoscritta, sarebbe sempre possibile escludere l’operatore economico (il primo in graduatoria e l’eventuale verificato «a campione») quando si va ad esaminare la sua documentazione amministrativa.
Il «controllo» non è solo sui «requisiti», ma su tutta la documentazione amministrativa.
I documenti finali si acquisiscono solo per l’efficacia dell’aggiudicazione.
Il soccorso istruttorio avviene a offerte in senso stretto aperte, ma l’operatore economico non deve conoscere la graduatoria.
È inevitabile che si deroghi al principio tradizionale per cui, in sede di esame della documentazione amministrativa, l’organo di gara non deve conoscere l’offerta economica proprio in relazione al possibile esercizio di valutazioni discrezionali (per esempio sulla sussistenza di gravi illeciti professionali).
Con la proposta di aggiudicazione, in caso di adozione del prezzo più basso con esclusione automatica, non scatta il principio di invarianza della soglia.
L’inversione documentale è possibile anche con il rapporto qualità/prezzo.
La documentazione amministrativa, a offerte in senso stretto tutte conosciute, deve essere aperta per il primo in graduatoria e per l’eventuale operatore economico verificato «a campione».
È la piattaforma che si deve adeguare alla figura e non viceversa.
