«La giurisprudenza amministrativa non ha mai dubitato che tale regola si applicasse anche ai casi in cui l’esclusione [rectius: “ritiro dell’aggiudicazione”] derivasse dal sopravvenuto accertamento [“per l’efficacia dell’aggiudicazione stessa già assunta”: n.d.a.] in ordine al difetto dei requisiti di partecipazione dell’operatore partecipante alla selezione». Questo il principio da applicare per l'inversione procedimentale, peraltro. Chiaro?
