La collocazione dell’”asticella” dell’ammissione dell’offerta tecnica ad un valore pari al 60% del valore massimo attribuibile all’offerta tecnica risulta coerente con la ratio dell’art. 95, comma 8 del D.lgs. n. 50/2016?
La collocazione dell’”asticella” dell’ammissione dell’offerta tecnica ad un valore pari al 60% del valore massimo attribuibile all’offerta tecnica risulta coerente con la ratio dell’art. 95, comma 8 del D.lgs. n. 50/2016?