Si ipotizza che «l’art. 89 del d.lgs. n. 50 del 2016 attribuirebbe alle stazioni appaltanti, in sede di definizione della lex specialis di gara, la possibilità di contenere la portata del ricorso all’avvalimento in relazione alla natura o all'importo dell'appalto, purché tale possibilità sia esercitata indicando espressamente nel bando di gara gli eventuali limiti». Quid juris?
