«L’art. 97 comma 3 D.lgs. 50/2016, applicabile al caso in esame (procedura di appalto da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta più vantaggiosa), così dispone: “Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre”. Il medesimo articolo, rimanda poi (comma 3, ultima parte), al successivo comma 6, ultimo periodo, il quale, a sua volta, recita: “La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa”
Orbene, dal combinato disposto delle due norme, è evidente che il potere di verifica dell’anomalia dell’offerta di cui all’art. 97 D.lgs. n.50/2016, è esercitabile, oltre che nei casi previsti dalla legge (comma 3), ed a prescindere dallo scostamento dei 4/5, “calcolato quando il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre” anche nei casi in cui, ad una valutazione propria della stazione appaltante, l’offerta – in un panorama numerico più o meno ampio di offerte (evenienza, quest’ultima, ricorrente nel caso di specie) - appaia anormalmente bassa, sulla scorta di elementi specifici, concretamente individuati. Così delimitato l’ampio perimetro entro il quale l’Amministrazione può procedere a verificare l’attendibilità delle offerte ritenute “non congrue”, la scelta di verifica cd. “facoltativa” (comma 6) si pone come atto di natura spiccatamente ed ampiamente discrezionale, per il quale non è necessaria un’espressa motivazione e, soprattutto, oggetto di un limitato sindacato da parte del giudice amministrativo (per macroscopica irragionevolezza o illogicità, cfr., in proposito, Cons. Stato Sez. V, 06/06/2019, n. 3833; III, 3 luglio 2015, n 3329; id., 01/02/2017, n. 438; id., Sez. V, sentenza n. 3372/2016; id., Sez. IV, sentenza n. 3862/2011).
Orbene, tanto sin qui chiarito e posto, per l’effetto, che, nel caso di specie, la Stazione appaltante poteva procedere alla verifica dell’anomalia a prescindere dal ricorso dei presupposti normativamente richiesti dall’art.97 comma 3, prima parte, ritiene il Collegio che tale scelta non sia stata né illogica né irragionevole oltreché sorretta, checché ne dica il ricorrente, da un fondato e ragionevole sospetto di anomalia dell’offerta, basato sui dati (oggettivi), dell’alto punteggio ottenuto (91) della percentuale del ribasso offerto (4,228,00%) sull’importo annuo a base di gara e, non ultimo, sul fatto che, comunque, “i punti relativi al prezzo e la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione sono stati superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara”. Si aggiunga che quest’ultimo parametro è stato posto anche a base della verifica dell’offerta dell’aggiudicataria nonché unica altra concorrente in gara, (cfr., richiesta di chiarimenti ex art. 97 d.l.gs. n. 50/2016 del 28/0272019, prot. 5249, in atti), così delineando un quadro di sostanziale parità di trattamento, coerenza e solidità delle determinazioni adottate. Tali considerazioni non risultano peraltro smentite dal Consorzio ricorrente, che si limita a censurare, sul piano meramente formale, la decisione della stazione appaltante di procedere alla verifica dell’anomalia (per carenza dei presupposti normativi e per richiesta generica e non fondata su elementi specifici), senza tuttavia addurre alcun elemento in grado di contrastare, nella sostanza, l’illogicità della determinazione adottata» (T.A.R. Campania, Salerno, I, 23 agosto 2019, n. 1479).
