La semplice contestazione in giudizio dei fatti non poteva impedire all’amministrazione appaltante di escludere l’operatore economico dalla procedura (ovvero l’applicazione retroattiva del principio comunitario).
La semplice contestazione in giudizio dei fatti non poteva impedire all’amministrazione appaltante di escludere l’operatore economico dalla procedura (ovvero l’applicazione retroattiva del principio comunitario).