Restringere il contenuto dell’obbligo dichiarativo circa l’esistenza di un grave errore professionale priverebbe la stazione appaltante della conoscenza di elementi idonei nel giudizio di verifica del possesso dei requisiti morali, trattandosi di elementi che, in quanto rientranti nella sola disponibilità del dichiarante (diversamente dalle condanne e dai procedimenti penali riportate nel casellario giudiziale), rimarrebbero del tutto ignoti, fatta salva l’ipotesi della segnalazione operata da parte di altri concorrenti?
