La falsa attestazione dell’insussistenza di situazioni astrattamente idonee a configurare la causa di esclusione e l’omissione della dichiarazione di situazioni successivamente accertate dalla stazione appaltante, comportano l’applicazione dell’art. 80, comma 5, lett. f-bis) d.lgs. n. 50 del 2016, e dunque l’esclusione automatica dalla gara del concorrente per avere prodotto dichiarazioni non veritiere.
