“L’esclusione non può essere conseguenza automatica di una mera omissione dichiarativa (in difetto di una vera dichiarazione falsa con immutatio veri o non veritiera)”, ovvero l’altra (seppur minoritaria, ma non insussistente) linea interpretativa. In secondo grado, ora, dipenderà dalla sezione di Consiglio di Stato che esaminerà il ricorso. E anche dalla relativa composizione (sic).
