Nel silenzio della disciplina di gara non scatta nessun principio di etero-integrazione del bando e va quindi dato il soccorso istruttorio (principio euro unitario, chiarissimamente affermato dalla C.G.U.E.). Ma, proprio perché tesi comunitariamente corretta, da noi è del tutto minoritaria. E poi da noi le sentenze della C.G.U.E. vengono applicate in parte qua (in materia di mancata indicazione dei costi di cui all'art. 95, comma 10, del codice) ovvero non vengono applicate proprio (in materia di limite quantitativo per il subappalto). Quindi, per portarsi a casa la gara da parte del RUP, è preferibile l’esclusione (come con il difetto di sottoscrizione delle mandanti in gara telematica). In concordia discors con l’ANAC e con i suoi bandi-tipo.
