In via generale, l’accesso “defensionale” ai documenti amministrativi, cioè quello finalizzato alla tutela delle proprie ragioni in giudizio, è considerato meritevole di tutela preminente e prevalente su eventuali interessi contrapposti, in particolare, sull'interesse alla riservatezza dei terzi (art. 24, comma 7 L. 241/1990): l’interpretazione più aperta.
