«Nell'acquisto tramite il MePA, prima di confermare e inviare un ordinativo di fornitura è necessario essere in possesso del DURC in corso di validità, oppure quest'ultimo è necessario solo al momento del pagamento della fattura?»
È questa la domanda che sta nel portale del MEPA.
La risposta che il portale dà è la seguente:
«Il possesso del documento unico di regolarità contributiva è necessario solo al momento del pagamento della fattura. Al momento della stipula, che per l’ordine diretto nel MePA corrisponde all’accettazione dell’ordine da parte del fornitore, è sufficiente essere in possesso della dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera p. del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000. n. 445.
In generale, l’art. 6 comma 3 lett. c) d.p.r. n.207/2010 prevede che “per la stipula del contratto, le Amministrazioni aggiudicatrici devono acquisire d’ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità.”
L’art.4 comma 14 bis, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 12 luglio 2011, n. 106 prevede però che “per i contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro stipulati con la P.A. e con le società in house, i soggetti contraenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera p. del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in luogo del documento di regolarità contributiva. Le Amministrazioni procedenti sono tenute a effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell’articolo 71 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000″.
Come chiarito dal Ministero delle Infrastrutture con la circolare n. prot. n. 4536 del 30 ottobre 2012 “Primi chiarimenti in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in particolare alla luce delle recenti modifiche e integrazioni intervenute in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, pubblicata in G.U. n. 265 del 13.11.2012, tale disposizione consente per i contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro la dichiarazione sostitutiva relativa alla regolarità contributiva per tutte le fasi individuate dall’articolo 6, comma 3 del regolamento, ivi inclusa la fattispecie recata dalla lett. c) relativa alla stipula del contratto. Resta comunque l’obbligo di controllo a campione da parte dell’Amministrazione in ordine alla veridicità di quanto dichiarato dai contraenti, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000».
Lei è d’accordo? Grazie!
1. L’autocertificazione della regolarità contributiva è sempre necessaria e sufficiente per importo “fino a 20.000 euro”, anche per il pagamento della fattura (sussiste tuttavia l’impossibilità materiale di acquisire tale autocertificazione nell’ODA).
2. Per importo superiore ad EUR 20.000:
a) per l’ODA, come già detto, è già materialmente impossibile acquisire un’autocertificazione, stando nei tempi necessari per potersi confermare l’ordine stesso;
b) per la RDO, si applica la disciplina ordinaria prevista dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69, art. 31, come convertito nella L. 9 agosto 2013, n. 98, commi 4, 5 e 6.
