«Limitazione a soli due modelli organizzativi pubblici di centrale di committenza – Divieto di intervento di capitale privato – Margine di discrezionalità degli Stati membri – Limitazione territoriale delle relative attività».
«Limitazione a soli due modelli organizzativi pubblici di centrale di committenza – Divieto di intervento di capitale privato – Margine di discrezionalità degli Stati membri – Limitazione territoriale delle relative attività».